Aeromodellismo: come volare in regola con i droniNews Normativa Enac 

Aeromodellismo: come volare in regola con i droni

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Come non tutti sanno, l’aeromodellismo è normato dallo stesso regolamento che vige per i droni. Dal 31/12/2020 è divenuto applicabile il Reg. (UE) 2019/947, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio.

Tale Regolamento, che inquadra gli aeromodelli come droni o UAS (Unmanned Aircraft System), ha modificato, tra l’altro, il sistema autorizzativo posto in capo alle Autorità nazionali, riguardante l’aeromodellismo effettuato da club e associazioni.

In accordo ai chiarimenti sul tema pubblicati da EASA, le attività aeromodellistiche secondo Reg.(UE) 2019/947 possono avvenire secondo tre modalità:

1) nell’ambito di club o associazioni di aeromodellismo che hanno ricevuto l’autorizzazione dall’Autorità nazionale prevista dall’art.16 del Reg.(UE) 2019/947. Tale autorizzazione specifica le condizioni in base alle quali possono svolgersi le operazioni ed è limitata al territorio dello Stato Membro in cui è rilasciata;

2) da soggetti non operanti nell’ambito di club e associazioni, in zone geografiche speciali, definite dagli Stati Membri in accordo all’art.15(2) del Reg.(UE) 2019/947, ove siano vigenti esenzioni da requisiti tecnici e/o operativi;

3) da chiunque voglia operare un aeromodello come UAS in categoria OPEN, sottocategoria A3, nel rispetto di tutte le pertinenti condizioni fissate dal Regolamento sopra citato.

Le procedure relative ai casi 1) e 2) di cui sopra verranno prossimamente pubblicate da ENAC.

Aeromodellismo: autorizzazione in accordo all’art.16 del Reg.(UE) 2019/947

Per quanto riguarda l’opzione 1 di cui sopra, il Regolamento prevede espressamente che il destinatario dell’autorizzazione sia un’associazione legalmente costituita nello Stato membro (art.2.10) e che l’autorizzazione venga rilasciata in accordo alle norme nazionali pertinenti (art.16).

Come noto, gli articoli 14 e ss. del Codice Civile forniscono una definizione di associazioni riconosciute, distinguendole da quelle non riconosciute. Il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000 disciplina, inoltre, le modalità attraverso le quali una associazione possa ottenere lo status di associazione riconosciuta.

Per quanto riguarda l’attribuzione del titolo “associazione sportiva” è necessario ottenere anche l’iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport. In particolare per ottenere l’attribuzione della denominazione di “Associazione Sportiva” in ambito aeronautico è necessario che vi sia l’accreditamento presso l’Aeroclub d’Italia ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 242 del 23/07/1999.

Alla luce di quanto sopra, per ottenere l’autorizzazione dell’ENAC ai sensi dell’articolo 16 del Reg.(UE) 2019/947, è prerequisito che l’associazione di aeromodellismo sia iscritta presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche previo accreditamento da parte dell’Aeroclub d’Italia.

Transitorio valido fino al 01/01/2023

Il Reg.(UE) 2019/947, riconoscendo il buon livello di sicurezza dimostrato dall’esercizio dell’aeromodellismo presso i club e le associazioni, incoraggia gli Stati membri a garantire una transizione fluida dai diversi sistemi nazionali al nuovo quadro normativo dell’Unione, in modo tale che i club e le associazioni di aeromodellismo possano continuare a operare come fanno attualmente, tenendo conto delle migliori prassi esistenti negli Stati membri.

Fermo restando che le associazioni di aeromodellismo in possesso dei requisiti del punto precedente possono iniziare, una volta definite le procedure da parte di ENAC, il processo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 16 del Reg.(UE) 2019/947, il medesimo Regolamento, come modificato dal successivo Reg. (UE) 2020/746, specifica che fino al 01/01/2023 le attività aeromodellistiche potranno continuare ad essere effettuate in conformità alle norme nazionali in uso precedentemente all’entrata di applicabilità del Reg.(UE) 2019/947, incluso i titoli di pilotaggio, e senza un’autorizzazione ai sensi dell’art.16 del Reg. (UE) 2019/947.

L’istituzione di aree dedicate all’uso esclusivo delle associazioni di aeromodellismo di cui all’elenco in indirizzo, già rilasciate in accordo alle attuali procedure previste dalle Circolari ATM-03/ATM-05 e pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1, scadranno pertanto il 01/01/2023.

Si ribadisce, comunque, che la suddetta modalità 3 è già applicabile.

 

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