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Nuovo Emendamento 3 al regolamento ENAC sui droni

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Nuovo Emendamento 3 al regolamento ENAC sui droni.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione di Enac svoltosi lo scorso 24 Marzo 2017, unitamente ad altre misure adottate al regolamento tecnico FTL-HEMS, il consiglio ha approvato una modifica dell’art. 29 del Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto per: “rendere più chiare le competenze e le responsabilità dell’Ente in caso di eventi aeronautici”.

Di seguito il testo del nuovo articolo 29.

Art.29 Comunicazione di eventi
1. L’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota di SAPR di massa operativa al decollo minore, uguale o maggiore di 25 kg, secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a comunicare all’ENAC, entro le 72 ore dall’evento e in accordo al Regolamento (UE) n. 376/2014, gli eventi di cui all’allegato V del Regolamento (UE) n. 2015/1018, secondo le procedure stabilite dall’Ente. In accordo al Regolamento (UE) n. 996/2010, nel caso di incidente o inconveniente grave vige l’obbligo di informare entro 60 minuti l’ANSV con le modalità da essa previste.

2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dagli atti giuridici del diritto nazionale, l’ENAC, al fine di svolgere le verifiche di competenza può accedere senza restrizioni al SAPR , ai dati del registratore di volo, se installato, e a qualsiasi documentazione utile emessa o utilizzata dai soggetti di cui al comma 1.

Per approfondimenti è possibile accedere al documento ufficiale sul sito Enac cliccando qui.

 

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