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Marcatura CE Droni: rinviata al 2024

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Marcatura CE Droni rimandata al 2024, così ha deciso la Commissione europea, la quale ha approvato lo scorso 14 marzo 2022 il regolamento di esecuzione 2022/425 che stabilisce la scadenza delle limited open category al 1 gennaio 2024.

Marcatura CE Droni rinviata al 2024: un vantaggio per il mercato dei droni

Le precedenti regole imponevano che a partire dal primo gennaio 2023 tutti i droni di peso superiore ai 250 grammi senza marcatura CE di classe (C0,C1,C2,C3,C4,C5,C6) sarebbero stati declassati in categoria C3 limitandone di fatto l’operatività, facendoli volare almeno a 150 metri di distanza da persone e cose. Leggete anche “Autel Nano i nuovi mini droni da 250 grammi”.

La decisione di rinviare l’obbligatorietà della marcatura CE droni era auspicabile da tutto il settore droni, in quanto al momento gli standard EASA sulla marcatura di classe non sono ancora ben definiti dagli stessi produttori, non esistono infatti sul mercato al momento droni con marcatura CE.

In virtù di questa proroga, sarà possibile utilizzare droni senza marcatura CE di classe con peso inferiore ai 500 grammi in scenari urbani come in categoria A1 fino alla fine del 2023, così come poter pilotare droni con peso inferiore ai due chilogrammi ancora in categoria A2. Per approfondimenti leggete anche “Open category droni Enac A1, A2 e A3”.

Dunque la marcatura CE droni obbligatoria scatterà a partire dal 1 gennaio 2024, pertanto le cosiddette limited open category non ci saranno più, dunque i droni di peso superiore ai 250 grammi entreranno in classe C0. Qui di seguito proponiamo un estratto della nuova normativa 2022/425 sulla marcatura CE che sostituisce la vecchia normativa 2019/945:

– all’articolo 20, la data «1° gennaio 2023» è sostituita dalla data «1° gennaio 2024;

– all’articolo 22, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:  “Fatto salvo l’articolo 20, l’uso di UAS nella categoria «aperta» che non sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione (*) è consentito per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle seguenti condizioni:”

– all’articolo 23, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 2. L’articolo 5, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 – 3. I punti UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), e UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022 e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto ii), dell’allegato si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024 – Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, se tali scenari nazionali soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell’allegato. Tali dichiarazioni cessano di essere valide a decorrere dal 1o gennaio 2026.

Il rinvio dell’obbligatorietà della marcatura CE droni è di fatto un sospiro di sollievo per tutto il comparto droni che continuerà ad operare secondo normativa, dando più tempo ai produttori per adeguarsi….

 

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